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Nuova Norma Sull’interpretazione Degli Atti Applicabile Retroattivamente

Nuova norma sull’interpretazione degli atti applicabile retroattivamente

La CTP di Milano, con una recente sentenza, torna sull’argomento della nuova formulazione dell’art. 20 del TUR affermando come essa sia applicabile in modo retroattivo.

Con la sentenza n. 2449/11/19 del 29 maggio 2019 (Sez. 11, Presidente G. Di Rosa, Relatore M.S. Curami), la Commissione Tributaria di Milano si è espressa su un caso di riqualificazione ai fini dell’imposta di registro effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta della vecchia formulazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986 (TUR).

Il caso riguardava una complessa riorganizzazione di un Gruppo quotato in cui una la società Alfa conferiva un ramo di azienda alla neocostituita Beta le cui azioni venivano poi cedute ad una sub-holding dello stesso Gruppo.

L’Ufficio aveva contestato l’operazione, ritenendo che la stessa costituisse nella sostanza una cessione di azienda, seppur operata con negozi giuridici distinti. Pertanto aveva innanzitutto riqualificato le operazioni e, in un secondo momento – con un secondo avviso emesso a quattro mesi di distanza dal primo – aveva contestato anche maggiori valori (rideterminando in particolare il valore dell’avviamento).

La CTP si è espressa su tale secondo avviso, ritenendolo illegittimo in via incidentale, ossia in considerazione della ritenuta illegittimità del primo avviso (quello relativo alla “riqualificazione” delle operazioni de quibus).

Tutto ciò sulla base della nuova formulazione dell’art. 20 TUR recata dalla Legge 205/2017; dei chiarimenti interpretativi recati dalla Legge 145/2018 ma anche richiamando i precedenti orientamenti della Cassazione.

I precedenti sono noti: il riformulato art. 20 TUR (come modificato dall’art. 1, comma 87, della Legge 205/2017), prevede che l’imposta di registro si applichi “…secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. 

Come anche esplicitato nella Relazione illustrativa, l’intento della riformulazione era quello di dirimere ogni querelle interpretativa, superando l’orientamento secondo cui la norma avrebbe consentito di riqualificare atti distinti qualora fosse ravvisabile fra loro un collegamento. Tuttavia la valenza interpretativa (e quindi retroattiva) della norma riformulata era stata da subito, sorprendentemente, contestata dall’Agenzia, con l’avvallo di alcune sentenze della Suprema Corte. Ciò con il risultato di complicare ulteriormente il Contenzioso anziché risolverlo. Tant’è che a distanza di un anno il legislatore si è visto costretto ad intervenire nuovamente, dichiarando che la riformulazione “costituisce interpretazione autentica” (art. 1, comma 1084, della Legge 145/2018).

Di tutto ciò ha tenuto conto la CTP: della modifica all’art. 20 TUR recata dalla legge di Bilancio del 2018, del chiarimento dirimente fornito dalla legge di Bilancio del 2019 ma anche precisando che il previgente quadro normativo era tutt’altro che definito, richiamandosi in tal senso alla Sentenza della Cassazione 20154 del 2016 (minoritaria) che già ammoniva circa l’impossibilità di emettere avvisi basati su costruzioni artificiose che travalicassero gli schemi negoziali.

Sicché, conclude la Commissione, in tale (complesso) contesto normativo deve ritenersi illegittima la riqualificazione delle operazioni infragruppo in questione ex art. 20 TUR, dal che consegue l’illegittimità – “incidentalmente rilevata” – del (secondo) avviso con cui l’Agenzia aveva anche contestato i valori di transazione.

Da notare che l’Agenzia non pare ancora essersi del tutto allineata al mutato contesto normativo, tant’è che anche in questo caso si era limitata a insistere per la sospensione del processo.

 

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