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Regime Degli Impatriati Per Il Rientro Di Lavoratori Distaccati “senza Continuità”

Regime degli impatriati per il rientro di lavoratori distaccati “senza continuità”

Secondo l’Agenzia il beneficio spetta in caso di licenziamento e inizio di una nuova attività in Italia

Con la risposta n. 904-1251/2018, non ancora pubblicata, resa il 17 ottobre 2018 a un interpello presentato da un contribuente che riteneva di poter accedere al beneficio previsto dall’art. 16 comma 1 del DLgs. 147/2015, l’Agenzia delle Entrate è ritornata su alcuni aspetti della normativa nell’ambito dei lavoratori cosiddetti “impatriati” qualora questi siano stati all’estero con contratto di distacco. La norma prevede, in presenza dei vari requisiti soggettivi richiesti, la riduzione del 50% del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia per l’attività di lavoro dipendente che di lavoro autonomo. L’agevolazione decorre dal periodo di imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale e per i quattro successivi. Il caso oggetto di interpello riguardava un contribuente alle dipendenze di un gruppo multinazionale, assunto in Italia ma inviato, sin dall’anno 2011, in distacco presso altre subsidiaries dello stesso gruppo, situate sia in Europa che negli USA. Il contribuente si trasferiva con la famiglia e si iscriveva sin dal primo periodo di distacco all’AIRE, acquisendo pertanto lo status di residente fiscale estero. Nel 2017 lo stesso si è licenziato ed è rientrato in Italia, riacquisendo nello stesso anno la residenza fiscale italiana, inizialmente svolgendo un’attività di consulenza con partita IVA e venendo poi assunto, da maggio 2018, da una diversa società. In conseguenza del rientro è nato il dubbio oggetto di interpello. La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Articolo scritto per la rivista eutekne.info da Simone Tini e Gianluca Guercileana

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