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Il Regime Degli Impatriati Ancora Più Favorevole

Il regime degli impatriati ancora più favorevole

A partire dal 1° gennaio 2020 sarà ancora più vantaggioso il regime di favore per i soggetti «impatriati» che scelgono di trasferire la residenza in Italia dopo aver trascorso un periodo all’estero di almeno due anni e che si impegnino a rimanervi per un periodo minimo di due anni. È quanto si apprende dalle novità contenute nel testo in bozza dello schema di decreto legge recante misure urgenti per la crescita economica, battezzato «Decreto Crescita».

La bozza del citato decreto, modifica il vigente regime dei cd. «impatriati» (art. 16 del Dlgs 147/2015) prevedendo un maggior abbattimento della base imponibile Irpef, dal 50 al 70%, percentuale che addirittura sale al 90% nel caso in cui i lavoratori si trasferiscano nelle regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sardegna e Sicilia). L’accesso al regime di favore viene esteso anche ai soggetti impatriati che intendono avviare un’attività d’impresa in Italia. Inoltre, per i soggetti che, trascorsi i 5 anni di agevolazione, posseggano ulteriori requisiti quali figli minori o a carico, oppure che abbiano acquistato un immobile ad uso residenziale in Italia, possono beneficiare di una proroga di ulteriori cinque anni, seppur con agevolazione fiscale ridotta al 50%, aumentata al 90% nel caso in cui i figli minori o a carico siano tre.

A tal proposito la norma in commento, mentre per l’acquisto dell’immobile precisa che quest’ultimo debba esser stato finalizzato dopo il trasferimento nel nostro Paese o nei 12 mesi antecedenti, nel caso del requisito dei figli, minori o a carico, non è chiara sul fatto se tali requisiti debbano sussistere all’atto del trasferimento in Italia o alla fine del periodo standard di agevolazione, oppure ancora se debba permanere sino al termine degli ulteriori 5 anni (si pensi ad esempio ad un soggetto che abbia un figlio minore alla scadenza dei primi 5 anni del regime ma che, l’anno successivo, diventi maggiorenne e magari non più a carico). Su questo punto si spera in una maggiore chiarezza nel testo definitivo.

Anche il regime del rientro dei cervelli (art. 44, del Dl 78/2010) viene potenziato, in quanto viene prolungato il periodo della durata del regime, che passa da 4 a 6 anni, e potrà arrivare a crescere fino a 8, 11 o 13 anni sempre in relazione alla presenza di figli minori e all’acquisto di una abitazione in Italia.

In ultimo, al fine di rendere più agevole l’accesso ad entrambi i regimi, la bozza del decreto, prevede che non sia più necessario essere stati iscritti all’Aire nei periodi trascorsi all’estero, ma risulti sufficiente aver avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi degli accordi convenzionali per l’eliminazione delle doppie imposizioni.

La stessa semplificazione viene esplicitamente riferita anche ai soggetti che siano rientrati in Italia alla data del 31/12/2019 e che abbiano ricevuto contestazioni in merito a tale requisito, ai quali si applica il regime speciale nella formulazione attuale. Questa precisazione è dettata dalla necessità di porre un rimedio alle svariate contestazioni giunte nell’ultimo periodo.

*Commissione Fiscalità Nazionale Ugdcec Milano

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